Il nostro sito Web utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito e accettando le condizioni della presente informativa, si acconsente all'utilizzo dei cookie in conformità ai termini e alle condizioni dell’informativa stessa.

Normativa vigente in materia di diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali
La normativa principale in materia di diritto di sciopero è contenuta nella legge 15 giugno 1990 n. 146 così come modificata dalla legge 11 aprile 2000 n. 83.
Tali provvedimenti regolano il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali al fine di contemperare l'esercizio dello stesso con gli altri diritti fondamentali della persona disciplinati nella Costituzione.
La citata legge n. 83/2000 ha introdotto alcune importanti modifiche alla precedente disciplina, ispirandosi allo sviluppo del metodo della concertazione ed al rafforzamento della mediazione e prevenzione dei conflitti.
Tale provvedimento ha, di fatto, recepito alcuni indirizzi consolidatisi in dieci anni di pronunciamenti della Commissione di Garanzia ex lege n. 146/90, ossia dell'Organismo istituito dalla predetta legge con compiti e poteri diretti a garantire la concreta attuazione della normativa sullo sciopero sia nella fase di prevenzione del conflitto che nella fase successiva della sua regolazione.
Al fine di consentire un migliore funzionamento della normativa durante i conflitti sindacali, il legislatore ha previsto un rinvio alla contrattazione collettiva, strumento cui è devoluto il compito di realizzare e concretizzare il contemperamento degli interessi dei lavoratori in agitazione con quelli dell'utenza dei servizi interessati dallo sciopero.
Il Gruppo Tirrenia è stato tra i primi in Italia a dotarsi di un corpus normativo pattizio coerente con quanto previsto dalla legge n. 83/2000. Il Protocollo delle Relazioni Industriali del Gruppo Tirrenia del 1° agosto 2000, sottoscritto tra la FEDARLINEA e le OO.SS. Filt-CGIL, Fit-CISL e UILTRASPORTI, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con la deliberazione n. 00/231-9.1 del 16/11/2000, ha disciplinato in maniera organica le azioni sindacali collegate alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali.
L'accordo 1° agosto 2000 è stato successivamente modificato dall’intesa 14 dicembre 2001, valutata positivamente dalla Commissione di Garanzia con delibera n. 02/27 adottata nella seduta del 14 febbraio 2002 e dall’accordo 15 settembre 2003, valutato idoneo dalla citata Commissione con delibera n. 149/03 del 29 ottobre 2003.